giovedì 14 gennaio 2016

Obblighi e Divieti

Il divieto assoluto di comunicare, attraverso la stampa, internet, televisione e altri mezzi di informazione, i dati relativi alle attività delle agenzie per il lavoro svolte in forma anonima, o da soggetti pubblici o privati non autorizzati o accreditati;
le agenzie del lavoro e gli altri soggetti pubblici e privati autorizzati o accreditati, devono indicare (attraverso qualsiasi forma di comunicazione) gli estremi del provvedimento di autorizzazione o di accreditamento, al fine di consentire al lavoratore, e a chiunque ne abbia interesse, la corretta e completa identificazione del soggetto stesso;
l'obbligo delle agenzie autorizzate di comunicare alla autorità concedente, nonché alle regioni e alle province autonome competenti, gli spostamenti di sede, l’apertura delle filiali o succursali, la cessazione delle attività;
il divieto per le agenzie per il lavoro e agli altri soggetti pubblici e privati autorizzati o accreditati di effettuare qualsivoglia indagine o trattamento di dati, relativi alla vita personale dei lavoratori, a meno che incidono sulle modalità di svolgimento della attività lavorativa o costituiscono un requisito essenziale e determinante ai fini dello svolgimento dell'attività lavorativa.

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